FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO
Vedi gli Organi in carica della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FABRIANO
Presidente: Marco OTTAVIANI
Segretario Generale: Marco BOLDRINI
Sede: Corso della Repubblica, 73 – 60044 – FABRIANO
Telefono: 0732/251254
Fax: 0732/251317
E-mail: info@fondazionecarifac.it
Internet: www.fondazionecarifac.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FANO
Presidente: Giorgio GRAGNOLA
Segretario Generale: Vittorio ROSATI
Sede: Via Montevecchio, 114 – 61032 – FANO
Telefono: 0721/802885
Fax: 0721/827726
E-mail: info@fondazionecarifano.it
Internet: www.fondazionecarifano.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI FERMO
Presidente: Alberto Palma
Segretario Generale: Francesca Fortunato
Sede legale: Fermo – Via Don Ernesto Ricci, 1
Sede amministrativa: Palazzo dei Principi – Contrada Abbadia di Fiastra, 1 – 62010 Urbisaglia
Telefono: 0734/286289
Internet: www.fondazionecrf.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI JESI
Presidente: Ennio FIGINI
Segretario Generale: Mauro TARANTINO
Sede: Piazza A. Colocci, 4 – 60035 – JESI
Telefono: 0731/207523
Fax: 0731/207683
E-mail: info@fondazionecrj.it
Internet: www.fondazionecrj.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI MACERATA
Presidente: Rosaria DEL BALZO RIUTI
Segretario Generale: Gianni FERMANELLI
Sede legale: Palazzo Ricci – Via Domenico Ricci, 1
Sede amministrativa: Palazzo dei Principi – Contrada Abbadia di Fiastra, 1 – 62010 Urbisaglia
Telefono: 0733/261484
Fax: 0733/268155
E-mail: info@fondazionemacerata.it
Internet: www.fondazionemacerata.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI LORETO
Presidente: Giovanna BORTOLUZZI
Segretario Generale: Giacomo GASPERI
Sede: Via F.lli Brancondi, 29 – 60025 – LORETO
Telefono: 071/7500424
Fax: 071/7504689
E-mail: fondazionecariloreto@hotmail.it
Internet: www.fondazionecariloreto.it
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI PESARO
Presidente: Marco MARTELLI
Segretario Generale: Massimo MAGGIOLI
Sede: Via Passeri, 72 – 61100 – PESARO
Telefono: 0721/688623
Fax: 0721/688688
E-mail: info@fondazionecrpesaro.it
Internet: www.fondazionecrpesaro.it
Art. 1 – DENOMINAZIONE
E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 e ss del codice civile, l’Associazione “Consulta tra le Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane”.
L’Associazione, di seguito denominata “Consulta”, riunisce le Fondazioni di origine bancaria che hanno sede nella Regione Marche che sono associate all’ACRI.
La Consulta è socia di diritto di ACRI in conformità alle disposizioni dell’art. 3 bis dello Statuto dell’Associazione di categoria.
Art. 2 – SEDE
La Consulta ha sede presso la Fondazione che esprime il Coordinatore pro-tempore.
Art. 3 – SCOPO
La Consulta, escluso ogni fine di lucro, ha i seguenti scopi:
a) favorire la realizzazione di iniziative comuni da parte delle Fondazioni delle Casse di Risparmio Marchigiane, intervenendo con adeguati finanziamenti nei settori rilevanti della loro attività di cui all’art. 1, lett. “d” del D.Lvo 153/99 statutariamente comuni a tutte le Fondazioni Marchigiane e valorizzandone l’immagine attraverso i mezzi più idonei diretti all’opinione pubblica e agli organi pubblici nazionali, regionali e locali;
b) proporre e condividere la progettazione di iniziative comuni tra Fondazioni;
c) perseguire la promozione e il coordinamento a livello regionale di iniziative anche di intesa con altri soggetti pubblici o privati;
d) promuovere lo scambio di informazioni e lo studio di problematiche di comune interesse. A tal fine può: 1) coordinare, elaborare e fornire alle Fondazioni analisi sui bisogni del territorio; 2) redigere un report annuale sulle attività svolte dalle Fondazioni del territorio; 3) commissionare e coordinare studi e ricerche;
e) svolgere un’attività di rappresentanza delle Fondazioni nei confronti delle istituzioni regionali di propria competenza, anche attraverso la definizione di linee di indirizzo comuni nei rapporti con le stesse;
f) coordinare le singole Fondazioni al fine di costituire linee di indirizzo comuni che abbiano per scopo la nomina e la rappresentanza delle Fondazioni stesse in organi consultivi ed elettivi della Regione Marche e in altri organismi o associazioni.
g) individuare forme di collaborazione per iniziative di promozione e comunicazione dell’azione delle Fondazioni a livello regionale e locale;
h) sottoporre al Consiglio ACRI temi di interesse generale delle Associate;
i) curare l’attuazione di iniziative nazionali coordinate dall’ACRI sul territorio regionale;
j) diffondere presso le Fondazioni associate gli indirizzi generali nazionali, dando esecuzione alle decisioni assunte in sede ACRI.
Art. 4 – DURATA
La durata della Consulta è illimitata.
Art. 5 – SOCI
Possono partecipare alla Consulta, previa comunicazione al Coordinatore, tutte le Fondazioni di origine bancaria (enti conferenti ai sensi del D.lgs 20 novembre 1990 n. 356), che sono associate all’ACRI, aventi sede nella regione Marche che condividano le finalità dell’Associazione e contribuiscano alla realizzazione degli scopi dell’Associazione stessa. La qualità di soci si perde per esclusione, per recesso o per mancato versamento della quota annuale. Il recesso è consentito comunque in ogni momento, mentre l’esclusione nei confronti del socio moroso o del socio che danneggi moralmente e materialmente la Consulta è deliberata dall’Assemblea dei soci con decisione motivata.
I versamenti a qualunque titolo effettuati dai soci receduti o esclusi non saranno rimborsati.
E’ esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti gli associati, in regola con i versamenti delle quote associative, hanno il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina dell’Organo amministrativo dell’associazione.
La quota associativa è intrasmissibile e non è rivalutabile.
Art. 6 – ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE
La Consulta trae i mezzi finanziari per la propria attività:
a) dai versamenti dei soci;
b) dalle quote associative annuali;
c) dalle donazioni, elargizioni, lasciti, anche testamentari, contributi di persone, società, Enti pubblici e privati;
d) dalle entrate derivanti da attività commerciali connesse agli scopi istituzionali eventualmente svolte nei limiti e in base alle disposizioni di legge, purché i relativi proventi siano impiegati per sostenere e finanziare l’attività istituzionale della Consulta.
E’ vietata la distribuzione ai Soci, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Consulta, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
La Consulta impiega gli eventuali utili o gli avanzi della gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 7 – ORGANI SOCIALI
Sono Organi della Consulta:
a) l’Assemblea dei Soci;
b) l’Organo amministrativo;
c) il Coordinatore.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Art. 8 – ASSEMBLEA DEI SOCI
L’Assemblea dei soci è l’Organo sovrano della Consulta.
Partecipano all’Assemblea le Fondazioni socie della Consulta in regola con il pagamento delle quote sociali attraverso i rispettivi Legali rappresentanti. Ciascun socio ha diritto ad un voto.
In caso di impossibilità del rispettivo Legale rappresentante, la Fondazione socia può essere rappresentata da chi svolge le funzioni vicarie nella medesima Fondazione.
Intervengono all’Assemblea, senza diritto di voto, i Vice Presidenti ed i Segretari Generali delle Fondazioni.
L’Assemblea è presieduta dal Coordinatore.
L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno dal Coordinatore ed ha funzioni deliberative sull’attività della Consulta.
L’Assemblea viene convocata presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, anche via e-mail, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l’adunanza. L’avviso di convocazione dovrà contenere l’ordine del giorno oltre che la data, l’ora ed il luogo fissati per la riunione.
Delle riunioni assembleari si redige processo verbale firmato dal Coordinatore e dal Segretario.
L’Assemblea dei soci:
a) approva il bilancio annuale consuntivo predisposto dall’Organo amministrativo;
b) approva i programmi istituzionali della Consulta e il patrocinio gratuito ai progetti e alle iniziative comuni delle Fondazioni;
c) approva l’entità minima della quota di contributo sociale ordinario annuo e l’entità minima di eventuali quote straordinarie per sovvenire a particolari necessità istituzionali che ciascun socio deve versare;
d) approva gli eventuali regolamenti attuativi del presente Statuto o le modifiche di quelli esistenti, così come proposto dall’Organo amministrativo;
e) nomina – scegliendolo tra i soci – il Coordinatore della Consulta;
f) delibera su tutti gli argomenti riservati alla sua competenza dal presente statuto e dalla legge o sottoposti al suo esame da parte dell’Organo amministrativo;
g) delibera l’esclusione del socio moroso o del socio che danneggi moralmente e materialmente la Consulta;
h) delibera le modifiche del presente Statuto;
i) delibera l’anticipato scioglimento dell’associazione, con la conseguente nomina di uno o più liquidatori.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza dei due terzi (arrotondata all’unità superiore) dei soci e delibera su tutti gli argomenti posti all’Ordine del Giorno a maggioranza semplice dei voti. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà dei soci e delibera validamente a maggioranza semplice dei voti spettanti ai soci presenti.
Sono prese con la maggioranza dei due terzi dei soci (arrotondata all’unità superiore) le deliberazioni inerenti le materie di cui alle precedenti lettere “e”, “g”, “h”, “i”.
Le deliberazioni inerenti le materie di cui alla precedente lettera “c” sono prese con la maggioranza dei quattro quinti dei soci (arrotondata all’unità superiore).
Art. 9 – ORGANO AMMINISTRATIVO
La Consulta è amministrata da un Organo amministrativo monocratico nominato dall’Assemblea e scelto tra i Legali rappresentanti dei soci stessi.
L’Amministratore unico è il Coordinatore della Consulta, dura in carica per un biennio e può essere confermato una sola volta.
L’Amministratore unico, Coordinatore della Consulta, è investito dei più ampi poteri per la sola gestione ordinaria della Consulta, spettandogli tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano dalla legge o dal presente Statuto riservati all’Assemblea dei Soci.
Art. 10 – IL COORDINATORE
Il Coordinatore è il Presidente della Consulta in quanto Presidente in carica di una delle Fondazioni ad essa aderenti, dura in carica un biennio e può essere confermato una sola volta. In caso di cessazione dalla qualità di Presidente della Fondazione, per qualsiasi causa, il Coordinatore cessa anche da tale suo ruolo e, senza indugio, l’Assemblea procede alla nomina del nuovo Coordinatore .
Il Coordinatore della Consulta ha la rappresentanza legale di fronte a terzi ed in giudizio per tutte le operazioni svolte dalla Consulta, con facoltà di rilasciare procure speciali ed alle liti.
In caso di sua assenza od impedimento è sostituito a tutti gli effetti da colui che, nell’ambito della Fondazione presieduta dal Coordinatore, svolge le funzioni vicarie a termine di Statuto.
Il Coordinatore partecipa ai lavori del Consiglio ACRI, secondo quanto previsto dal Regolamento per le designazioni dei membri del Consiglio e dallo Statuto ACRI, vi esprime la posizione della Consulta e promuove il dibattito e la diffusione degli orientamenti e degli indirizzi generali nazionali presso i Soci.
Il Coordinatore nomina il Segretario della Consulta che dura in carica per tutto il tempo in cui si svolge il mandato del Coordinatore.
Art. 11 – COMITATO TECNICO
Il Comitato Tecnico ha funzioni consultive e propositive ed è composto dai Direttori o Segretari Generali delle Fondazioni associate tempo per tempo in carica o loro delegati ed è coordinato dal Segretario della Consulta.
Il Comitato Tecnico è preposto all’istruttoria delle pratiche più rilevanti afferenti le iniziative di cui all’art. 3 e allo studio, ricerca, approfondimento delle problematiche in generale comuni a tutte le Fondazioni e delle materie che l’Assemblea o il Coordinatore della Consulta ritengono utile ed opportuno sottoporgli.
L’attività svolta dai componenti il Comitato Tecnico è a titolo gratuito.
Art. 12 – IL SEGRETARIO DELLA CONSULTA
Il Segretario è nominato dal Coordinatore della Consulta e resta in carica per tutto il tempo in cui si svolge il mandato del Coordinatore. E’ scelto tra i Direttori o Segretari Generali delle Fondazioni socie.
Il Segretario svolge compiti amministrativi e contabili per la Consulta, con compiti istruttori e di attuazione delle delibere prese dagli Organi sociali.
Il Segretario coordina i lavori del Comitato Tecnico.
L’attività del Segretario è svolta a titolo gratuito.
Art. 13 – ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Entro il trentuno maggio l’Assemblea approva il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente predisposto dall’Organo amministrativo di concerto con il Segretario della Consulta.
Art. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Lo scioglimento della Consulta è deliberato dall’Assemblea con la maggioranza dei due terzi arrotondata all’unità superiore dei Soci in regola con il pagamento delle quote sociali.
Detta deliberazione dovrà stabilire oltre all’anticipato scioglimento della Consulta, anche la nomina di uno o più liquidatori.
Art. 15 – DEVOLUZIONE PATRIMONIO
In caso di scioglimento, il patrimonio sociale, al netto di tutte le perdite e le passività, sarà devoluto ad una Fondazione che persegua finalità analoghe o simili a quelle indicate negli scopi sociali o, in sua assenza, ad uno o più iniziative affini a quella della Consulta, o ai fini di pubblica utilita’, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 16 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Le controversie che dovessero insorgere all’interno della Consulta saranno deferite, qualora non vi ostino particolari disposizioni di legge, ad un Arbitro unico nominato, su istanza della parte più diligente, dal Presidente dell’ACRI. L’Arbitro unico funzionerà con i poteri di amichevole compositore, sarà esonerato da ogni formalità di procedura ed il suo giudizio non sarà suscettibile di qualsivoglia gravame.
Art. 17 – RINVIO
Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.